PREVIDOC

REGOLAMENTO ELETTORALE

 

Art. 1 - "Indizione delle elezioni"

L'Organo di Amministrazione di Previdoc, almeno centottanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei Soci Delegati, con apposita delibera:

- stabilisce la data per l'elezione dei Soci Delegati, che dovrà aver luogo in un giorno feriale;

- nomina la Commissione Elettorale Nazionale;

- determina il numero globale di Soci Delegati da eleggere secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente regolamento;

- determina il numero di circoscrizioni elettorali secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente regolamento;

- determina il numero di Soci Delegati eleggibili per ogni circoscrizione secondo il criterio di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'Organo di Amministrazione provvede, nello stesso termine di cui al comma precedente, ad informarne il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, le Associazioni sindacali di categoria di rilevanza nazionale e i soci con lettera raccomandata.

Ove l'Organo di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, l'Organo di Controllo procede, direttamente ed in tempo utile, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

In caso di coincidenza della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea dei Soci Delegati e dei componenti l'Organo di Amministrazione e/o dell'Organo di Controllo si procede prima alla elezione dei componenti dell'Assemblea dei Soci Delegati.

 

Art. 2 - "Elettorato attivo e passivo"

Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i soci del Fondo che risultino regolarmente iscritti alla data della delibera di cui al comma 1 dell’art. 1.

I membri della Commissione Elettorale Nazionale non sono eleggibili.

 

Art. 3 - "Commissione Elettorale Nazionale"

La Commissione Elettorale Nazionale, composta da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti anche fra i non soci, elegge al suo interno il Presidente e decide a maggioranza dei propri membri, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione Elettorale Nazionale dovrà entro trenta giorni dalla nomina:

- predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto, ripartiti secondo le circoscrizioni elettorali;

- predisporre lo schema di scheda elettorale;

- predisporre il modello di verbale da compilare presso il seggio elettorale;

- fornire al Presidente del seggio, il materiale necessario e le istruzioni per lo svolgimento delle votazioni.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli Organi del Fondo Pensione.

 

Art. 4 - "Numero di Soci Delegati"

L'assemblea dei Soci Delegati sarà composta da un numero variabile secondo i seguenti scaglioni:

1° scaglione: fino a 5.000 (cinquemila) soci, il numero viene determinato in 20 (venti) Soci Delegati;

2° scaglione: da 5.001 soci fino a 15.000 soci, il numero viene determinato nella misura di 25 (venticinque) Soci Delegati;

3° scaglione: da 15.001 soci in poi, il numero sarà determinato nella misura di 30 (trenta) Soci Delegati.

Il numero di delegati rimarrà immutato nel corso del mandato dei Soci Delegati, anche se il numero di iscritti a Previdoc dovesse variare.

 

Art. 5 - "Circoscrizioni elettorali"

Le circoscrizioni elettorali di Previdoc varieranno, così come il numero di delegati, in funzione del numero di iscritti a Previdoc.

Fintanto che i soci di Previdoc non supereranno globalmente il numero di 5.000 iscritti, si individuano 3 (tre ) aree elettorali:

1° circoscrizione, Italia del Nord: vi fanno capo tutti gli iscritti agli Ordini del Piemonte, della Val d'Aosta, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, del Friuli, del Trentino Alto Adige, dell'Emilia e della Romagna;

2° circoscrizione, Italia del Centro: vi fanno capo tutti gli iscritti agli Ordini delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise;

3° circoscrizione, Italia del Sud ed Isole: vi fanno capo tutti gli iscritti agli Ordini della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna.

Quando il numero globale di iscritti sarà compreso fra il numero di 5.001 e 15.000 iscritti, le circoscrizioni elettorali saranno così determinate:

1° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Piemonte, Val d'Aosta e Liguria;

2° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli;

3° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Emilia, Toscana, Romagna, Marche;

4° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise;

5° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Campania, Puglia, Basilicata;

6° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Sicilia, Calabria e Sardegna.

Quando il numero globale di iscritti avrà superato le 15.001 unità le circoscrizioni elettorali saranno così determinate:

1° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Piemonte, Val d'Aosta e Liguria;

2° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini della Lombardia;

3° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige;

4° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Emilia, Romagna e Marche;

5° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Toscana ed Umbria;

6° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Lazio, Abruzzo e Molise;

7° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Campania e Calabria;

8° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Puglia e Basilicata;

9° circoscrizione che raggruppa tutti gli iscritti agli Ordini di: Sicilia e Sardegna.

Il numero di circoscrizioni elettorali rimarrà immutato nel corso del mandato dei Soci Delegati, anche se il numero di iscritti a Previdoc dovesse variare.

 

Art 6 - "Determinazione numero Soci Delegati per ogni circoscrizione elettorale"

L’Organo di Amministrazione stabilisce il quorum elettorale necessario per l'elezione di un Socio Delegato dividendo il numero totale di iscritti a Previdoc aventi diritto di voto per il corrispondente numero di delegati secondo gli scaglioni di cui all'art.4 del presente regolamento.

Gli iscritti verranno poi attribuiti alla circoscrizione elettorale di competenza con ciò determinando il numero totale di candidati eleggibili per ogni circoscrizione elettorale.

Nel determinare il numero di candidati eleggibili per ogni circoscrizione elettorale, l’Organo di Amministrazione avrà facoltà di attribuire i resti frazionari fra le varie circoscrizioni in modo razionale ed equo, dandone indicazione nei verbali. Qualora una circoscrizione elettorale non dovesse avere un numero di soci sufficiente per eleggere Soci Delegati verrà accorpata ad un'altra circoscrizione su decisione dell’Organo di Amministrazione

 

Art. 7 - "Formazione delle liste di candidati"

Le Associazioni sindacali di categoria di rilevanza nazionale o gruppi di almeno centocinquanta soci si attiveranno, nell'ambito della singola circoscrizione elettorale, al fine di dar vita a liste di candidati, composte da tanti nominativi quanti sono i Soci Delegati assegnati ad ogni circoscrizione territoriale. Ogni lista dovrà essere identificata da un nome che la contraddistingua.

Le liste, una volta formate, devono essere presentate alla Commissione Elettorale Nazionale non prima di centotrenta giorni e non oltre centoventi giorni anteriori alla data delle elezioni. Sarà cura della Commissione Elettorale Nazionale verificare la correttezza delle liste, verificando i vari casi di ineleggibilità. Un candidato potrà essere presente in una sola lista. In caso di presenza di un nominativo su più liste, sarà considerata valida la lista che per prima sarà stata presentata alla Commissione Elettorale Nazionale. I proponenti delle liste avranno facoltà di variare i nominativi non candidabili nella lista da loro presentata almeno cento giorni prima la data delle elezioni.

Ogni lista, oltre al numero di nominativi determinato per la circoscrizione, dovrà indicare altri due nominativi di candidati supplenti, specificando la loro qualifica di supplenti.

Questi subentreranno direttamente, secondo un criterio di anzianità anagrafica, in sostituzione di un delegato della stessa lista vincitrice circoscrizionale, che per qualsiasi motivo rinunci al proprio mandato.

Sarà cura della Commissione Elettorale Nazionale far pervenire all’Organo di Amministrazione l'elenco delle liste valide ammesse a partecipare all'elezione almeno novanta giorni prima la data delle elezioni.

 

Art. 8 - "Seggi elettorali"

Il seggio è unico ed è costituito presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in Roma. Il seggio è composto dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, o da suo delegato, con funzioni di Presidente del seggio, da un segretario e da tre scrutatori tutti designati dal Presidente stesso. Per ogni componente titolare del seggio elettorale, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti può nominare un supplente.

Non possono partecipare alla composizione del seggio elettorale i componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo di Previdoc in carica.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sia componente dell'Organo di Amministrazione o dell'Organo di Controllo in carica viene sostituito da un altro membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti su designazione di questo.

 

Art. 9 - "Il Voto"

Il socio esprime la propria preferenza, scegliendo nella sua interezza la lista di nominativi proposti. Il socio può esprimere una sola preferenza.

 

Art. 10 - "Schede elettorali"

La votazione avviene a mezzo di scheda che dovrà recare la firma del Presidente della Commissione Elettorale Nazionale e su cui verrà indicata da parte dell'elettore la lista alla quale vorrà attribuire il proprio voto.

Il voto non è attribuibile se la scheda:

non è quella predisposta dalla Commissione elettorale;

presenta segni o scritte non attinenti l'esercizio del voto;

non reca alcun segno (scheda bianca).

 

Art. 11 - "Modalità di voto"

Ai fini dell'esercizio del voto, almeno trenta giorni prima la data delle elezioni l’Organo di Amministrazione trasmetterà al socio all'indirizzo risultante all'atto dell'iscrizione a Previdoc, o alla sua successiva variazione, le liste valide ammesse a partecipare all'elezione unitamente a due buste ed una scheda elettorale: delle due buste una, di maggiori dimensioni, sarà preintestata, indirizzata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. La seconda busta sarà anonima, ed il socio dovrà inserire all'interno di questa busta la scheda elettorale nella quale avrà espresso la sua preferenza elettorale. La busta anonima, a sua volta, dovrà essere contenuta nella prima busta preindirizzata.

L'esercizio del voto potrà essere assolto in due modi fra loro alternativi: o presentando le buste direttamente presso la sede del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti , o tramite invio per posta.

Nel primo caso, il giorno delle elezioni, sarà presente presso il seggio elettorale il Presidente del seggio, il Segretario e tre scrutatori. Il socio dovrà consegnare le buste presso il seggio. L'orario di funzionamento del seggio elettorale sarà coincidente con il normale orario di apertura degli uffici del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Nel caso il socio voglia esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, dovrà spedire la busta preindirizzata, contenente la busta anonima, contenente a sua volta la scheda elettorale, per raccomandata presso la sede del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, dopo aver apposto sul lembo di chiusura la propria firma autenticata da un notaio o dal segretario comunale. La raccomandata dovrà pervenire presso la sede del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti entro e non oltre la data fissata per le elezioni.

 

Art. 12 - "Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati"

Lo scrutinio delle schede avviene in due fasi.

La prima fase riguarda le votazioni che hanno avuto luogo presso la sede del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, sia per i soci che votano direttamente presso la sede, sia per i voti pervenuti per posta a mezzo lettera raccomandata; la seconda fase riguarda lo scrutinio dei voti. Questa seconda fase impegna direttamente la Commissione Elettorale Nazionale.

Per la prima fase i componenti del seggio elettorale, esaurite le operazioni di voto in sede, procedono immediatamente dopo allo spoglio delle schede e quindi alla annotazione dei risultati e di tutti gli altri elementi richiesti nel modulo di verbale appositamente predisposto dalla Commissione Elettorale Nazionale.

Al termine delle operazioni di cui al comma precedente il Presidente del seggio provvede a trasmettere alla Commissione Elettorale Nazionale in un plico chiuso anche a mezzo raccomandata il verbale - sottoscritto dallo stesso e dagli scrutatori - e le schede votate, le eventuali schede bianche, le eventuali schede nulle, nonché l'elenco dei votanti.

La seconda fase ha luogo presso il Fondo Pensione, ed entro dieci giorni dal ricevimento di quanto al comma precedente la Commissione Elettorale Nazionale:

- esamina e decide gli eventuali casi di contestazioni e/o ricorsi trasmessi dal seggio elettorale;

- procede alla verifica della documentazione ricevuta, allo scrutinio dei voti e quindi, confermata l'insussistenza di cause di ineleggibilità alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione agli Organi del Fondo Pensione.

Qualora, nell'ambito della stessa circoscrizione elettorale, vi siano liste che abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene proclamata eletta la lista presentata per prima alla Commissione Elettorale Nazionale.

 

Art. 13 - "Durata dell'incarico e sue caratteristiche"

I Soci Delegati eletti restano in carica per un periodo di quattro anni, e possono essere rieletti.

I Soci Delegati avranno facoltà di delegare il proprio voto in Assemblea ad altri Soci Delegati, anche non appartenenti alla stessa circoscrizione elettorale. Un singolo Socio Delegato non potrà rappresentare più di tre Soci Delegati in Assemblea, oltre a sé stesso.

L'incarico si intende a titolo gratuito, senza rimborso per la vacanza da studio o per le spese vive sostenute nel corso dell'incarico.

 

Art. 14 - "Modifiche al Regolamento elettorale"

Il presente regolamento elettorale può essere modificato dall'Assemblea dei Soci Delegati del Fondo Pensione.

Fino a quando saranno indette le prime elezioni, le eventuali modifiche al Regolamento Elettorale potranno essere deliberate con unanime decisione delle Associazioni sindacali di categoria di rilevanza nazionale di cui al precedente articolo 1.

Art. 15 - "Norma transitoria"

I compiti di cui agli artt. 1 e 6 del presente regolamento sono attribuiti all’Organo di Amministrazione limitatamente alle prime elezioni; sarà cura dell'Assemblea dei Soci Delegati del Fondo Pensione, così come previsto dall’art. 14 del presente regolamento, modificarne eventualmente il contenuto.

Le prime elezioni dei Soci Delegati avverranno al raggiungimento di mille iscrizioni.

A tal proposito:

i termini per la presentazione delle liste di cui al secondo comma dell’art. 7 sono ridotti rispettivamente a sessantacinque giorni ed a sessanta giorni;

il termine di cui all’art. 7 per variare i nominativi non candidabili è ridotto a cinquanta giorni;

il termine di cui all’ultimo comma dell’art. 7 è ridotto a quarantacinque giorni.